Partecipazione alle gare di consorzi stabili ed obblighi dichiaratori su gravi illeciti professionali

Published On: 12 Febbraio 2019

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con decisione del 29 gennaio 2019, sposando le tesi difensive sostenute dall’appellante principale, assistita dagli Avvocati Giovanni Mandolfo, Francesco Migliarotti e Riccardo Rotigliano, ha affermato importanti principi in tema di partecipazione alle pubbliche gare dei consorzi stabili, nonchè sulla latitudine degli obblighi dichiaratori connessi ai c.d. gravi illeciti professionali, rispetto ad una risoluzione contrattuale anticipata non iscritta nel Casellario ANAC e peraltro oggetto di transazione.
Quanto al primo profilo, il Giudice Amministrativo d’appello ha ritenuto che nelle forme consortili caratterizzate dalla stabilità, il soggetto offerente e potenziale affidatario è un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva, che assume su di sè l’onere delle prestazioni contrattuali, senza che assuma rilievo proprio la posizione della ditta esecutrice, la quale pertanto non è tenuta a sottoscrivere l’offerta.
Quanto al secondo profilo, si è ritenuto che non sussistesse alcun obbligo dichiaratorio ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c) del decreto legislativo 50/2016, in capo alla concorrente relativamente ad una risoluzione contrattuale anticipata, peraltro seguita da componimento di reciproche contestazioni mediante transazione, non iscritta nel Casellario ANAC, tanto più che la gara si era svolta nel vigore della versione originaria delle Linee Guida ANAC n. 6 di cui alla determina n.1236 del 16 novembre 2016.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio ( catania@scuderimottaeassociati.it ) oppure alla e-mail personale dell’Avvocato Giovanni Mandolfo ( giovannimandolfo@mondolegale.it ).
 

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Partecipazione alle gare di consorzi stabili ed obblighi dichiaratori su gravi illeciti professionali

Published On: 12 Febbraio 2019

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con decisione del 29 gennaio 2019, sposando le tesi difensive sostenute dall’appellante principale, assistita dagli Avvocati Giovanni Mandolfo, Francesco Migliarotti e Riccardo Rotigliano, ha affermato importanti principi in tema di partecipazione alle pubbliche gare dei consorzi stabili, nonchè sulla latitudine degli obblighi dichiaratori connessi ai c.d. gravi illeciti professionali, rispetto ad una risoluzione contrattuale anticipata non iscritta nel Casellario ANAC e peraltro oggetto di transazione.
Quanto al primo profilo, il Giudice Amministrativo d’appello ha ritenuto che nelle forme consortili caratterizzate dalla stabilità, il soggetto offerente e potenziale affidatario è un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva, che assume su di sè l’onere delle prestazioni contrattuali, senza che assuma rilievo proprio la posizione della ditta esecutrice, la quale pertanto non è tenuta a sottoscrivere l’offerta.
Quanto al secondo profilo, si è ritenuto che non sussistesse alcun obbligo dichiaratorio ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c) del decreto legislativo 50/2016, in capo alla concorrente relativamente ad una risoluzione contrattuale anticipata, peraltro seguita da componimento di reciproche contestazioni mediante transazione, non iscritta nel Casellario ANAC, tanto più che la gara si era svolta nel vigore della versione originaria delle Linee Guida ANAC n. 6 di cui alla determina n.1236 del 16 novembre 2016.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio ( catania@scuderimottaeassociati.it ) oppure alla e-mail personale dell’Avvocato Giovanni Mandolfo ( giovannimandolfo@mondolegale.it ).