L’Amministrazione non può “sfuggire” all’obbligo di provvedere sull’istanza di accreditamento adducendo la mancata adozione degli atti propedutici di ricognizione dei fabbisogni.

Published On: 14 Ottobre 2020

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza del 9 ottobre 2020, condividendo la tesi difensiva sostenuta dall’Avvocato Andrea Scuderi con la collaborazione dei Colleghi Gregorio Panetta e Mario Rocco Paolì, ha accolto il ricorso del titolare di un ambulatorio oculistico per la declaratoria dell’obbligo dell’Assessorato Regionale Salute di provvedere sulla sua istanza di accreditamento.
La pronuncia afferma l’importante principio secondo cui l’obbligo di provvedere di cui all’articolo 2 della legge sul procedimento amministrativo non può venir meno con l’adozione di un atto meramente “soprassessorio”, tale essendo quello con cui l’Amministrazione rilevi di non poter prendere in considerazione l’istanza di accreditamento a causa della mancata adozione dell’atto propedeutico di ricognizione e individuazione dei fabbisogni (che spetterebbe alla medesima Amministrazione adottare).
In tal caso peraltro, colui che chiede l’accreditamento è legittimato e ha interesse a far dichiarare non solo l’illegittimità del silenzio mantenuto sulla propria istanza, ma anche l’inadempimento rappresentato dalla mancata adozione degli atti propedeutici di carattere programmatorio, i quali del resto non si sottraggono all’applicazione delle norme di principio sul procedimento amministrativo, “sicché in relazione ad un atto di programmazione quale quello per cui è processo, non può escludersi la sussistenza dell’obbligo di adottarlo e la giustiziabilità della relativa violazione.:”
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio (catania@scuderimottaeassociati.it) oppure alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi (andreascuderi@mondolegale.it) dell’Avvocato Gregorio Panetta (gregoriopanetta@mondolegale.it) e dell’Avvocato Mario Rocco Paolì (marioroccopaoli@mondolegale.it).

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L’Amministrazione non può “sfuggire” all’obbligo di provvedere sull’istanza di accreditamento adducendo la mancata adozione degli atti propedutici di ricognizione dei fabbisogni.

Published On: 14 Ottobre 2020

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza del 9 ottobre 2020, condividendo la tesi difensiva sostenuta dall’Avvocato Andrea Scuderi con la collaborazione dei Colleghi Gregorio Panetta e Mario Rocco Paolì, ha accolto il ricorso del titolare di un ambulatorio oculistico per la declaratoria dell’obbligo dell’Assessorato Regionale Salute di provvedere sulla sua istanza di accreditamento.
La pronuncia afferma l’importante principio secondo cui l’obbligo di provvedere di cui all’articolo 2 della legge sul procedimento amministrativo non può venir meno con l’adozione di un atto meramente “soprassessorio”, tale essendo quello con cui l’Amministrazione rilevi di non poter prendere in considerazione l’istanza di accreditamento a causa della mancata adozione dell’atto propedeutico di ricognizione e individuazione dei fabbisogni (che spetterebbe alla medesima Amministrazione adottare).
In tal caso peraltro, colui che chiede l’accreditamento è legittimato e ha interesse a far dichiarare non solo l’illegittimità del silenzio mantenuto sulla propria istanza, ma anche l’inadempimento rappresentato dalla mancata adozione degli atti propedeutici di carattere programmatorio, i quali del resto non si sottraggono all’applicazione delle norme di principio sul procedimento amministrativo, “sicché in relazione ad un atto di programmazione quale quello per cui è processo, non può escludersi la sussistenza dell’obbligo di adottarlo e la giustiziabilità della relativa violazione.:”
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio (catania@scuderimottaeassociati.it) oppure alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi (andreascuderi@mondolegale.it) dell’Avvocato Gregorio Panetta (gregoriopanetta@mondolegale.it) e dell’Avvocato Mario Rocco Paolì (marioroccopaoli@mondolegale.it).