Niente imposta di registro in misura proporzionale per l’azienda ospedaliera che acquista beni immobili nella veste di autorità espropriante

Published On: 15 Gennaio 2022

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con la decisione pubblicata lo scorso 9 dicembre 2021, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Andrea Scuderi, Giovanni Sciangula e Gregorio Panetta, ha accolto l’istanza di rimborso dell’imposta di registro presentata da un’Azienda Ospedaliera statuendo che allorché essa agisce come Autorità espropriante, beneficia  dello speciale  regime di esenzione di cui all’articolo 57, comma 8, del DPR n. 131/1986 a mente del quale “l’imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato”.
L’estensione dell’esenzione in favore dell’Azienda Ospedaliera discende direttamente dall’articolo 1 della legge regionale siciliana n. 6/1952 – secondo cui “agli effetti di qualsiasi imposta, tassa e diritto in genere, di spettanza della Regione, stabiliti da leggi generali o speciali, la Regione Siciliana e gli Organi ed Amministrazioni da essa dipendenti fruiscono dello stesso trattamento stabilito per le Amministrazioni dello Stato” –  e ciò in quanto, da una parte l’imposta di registro rientra tra quelle “di spettanza della Regione”  ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 dello Statuto e 2, comma 1, lett. b), del DPR n. 1074/1965, e dall’altra l’Azienda Ospedaliera è certamente  un Ente pubblico non economico strumentale e “dipendente” dalla Regione Siciliana (che ne controlla invero l’attività, nominando e – se del caso – sostituendone gli organi di vertici, e provvedendo a tutto quanto necessario a garantirne l’operatività, anche da un punto di vista finanziario).
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) , dell’Avvocato Giovanni Sciangula ( giovannisciangula@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Gregorio Panetta ( gregoriopanetta@mondolegale.it ).

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Niente imposta di registro in misura proporzionale per l’azienda ospedaliera che acquista beni immobili nella veste di autorità espropriante

Published On: 15 Gennaio 2022

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con la decisione pubblicata lo scorso 9 dicembre 2021, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Andrea Scuderi, Giovanni Sciangula e Gregorio Panetta, ha accolto l’istanza di rimborso dell’imposta di registro presentata da un’Azienda Ospedaliera statuendo che allorché essa agisce come Autorità espropriante, beneficia  dello speciale  regime di esenzione di cui all’articolo 57, comma 8, del DPR n. 131/1986 a mente del quale “l’imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato”.
L’estensione dell’esenzione in favore dell’Azienda Ospedaliera discende direttamente dall’articolo 1 della legge regionale siciliana n. 6/1952 – secondo cui “agli effetti di qualsiasi imposta, tassa e diritto in genere, di spettanza della Regione, stabiliti da leggi generali o speciali, la Regione Siciliana e gli Organi ed Amministrazioni da essa dipendenti fruiscono dello stesso trattamento stabilito per le Amministrazioni dello Stato” –  e ciò in quanto, da una parte l’imposta di registro rientra tra quelle “di spettanza della Regione”  ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 dello Statuto e 2, comma 1, lett. b), del DPR n. 1074/1965, e dall’altra l’Azienda Ospedaliera è certamente  un Ente pubblico non economico strumentale e “dipendente” dalla Regione Siciliana (che ne controlla invero l’attività, nominando e – se del caso – sostituendone gli organi di vertici, e provvedendo a tutto quanto necessario a garantirne l’operatività, anche da un punto di vista finanziario).
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) , dell’Avvocato Giovanni Sciangula ( giovannisciangula@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Gregorio Panetta ( gregoriopanetta@mondolegale.it ).