La Convenzione di Bruxelles sul sequestro conservativo di navi si applica anche a navi battenti bandiera di stati non contraenti

Published On: 23 Luglio 2018

Con una recente decisione, emessa il 18 luglio 2018, il Tribunale di Siracusa – Sezione II Civile, ha accolto il ricorso di una società che svolge l’attività di servizi marittimi – patrocinata dall’Avvocato Giovanni Sciangula, coadiuvato dai Dottori Francesco Giuseppe Marino e Matteo Castiglione – concedendo il sequestro conservativo inaudita altera parte di una nave ormeggiata nel porto di Augusta e battente bandiera cipriota.
La peculiarità della questione affrontata, è da individuarsi nell’applicabilità – trattandosi di crediti cosiddetti marittimi – non solo della normativa nazionale di settore bensì anche delle specifiche disposizioni contenute nella Convenzione internazionale sul sequestro conservativo di navi, firmata a Bruxelles il 10 maggio 1952 da 66 paesi, ivi compresa l’Italia.
Il profilo di maggior interesse del provvedimento giurisdizionale –  che ogni società europea operante nel settore marittimo e/o dei servizi portuali offerti alle imbarcazioni può apprezzare, quale concreto rimedio ai crediti insoluti e inerenti la materia in questione – risiede nella possibilità di ottenere, in tempi ristretti e senza la necessità di contraddittorio della controparte, un decreto di sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 682 del Codice della Navigazione e dell’articolo 669 sexies del Codice di Procedura Civile.
Ulteriore elemento di estrema rilevanza, è quello della nazionalità dell’imbarcazione sottoposta alla misura cautelare di garanzia.
Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto da una società avente sede in un paese comunitario nonché firmatario della Convenzione, nei confronti di una società italiana, ma proprietaria di una nave mercantile battente bandiera di uno stato non firmatario, nello specifico l’isola di Cipro.
Il sequestro conservativo a tutela di un credito marittimo – afferma il Tribunale nell’accogliere le motivazioni del ricorso – è applicabile in virtù del secondo paragrafo dell’articolo 8 della Convenzione anche a navi battenti bandiera di stati non contraenti, nell’ipotesi in cui l’imbarcazione si trovi nelle acque territoriali di uno degli stati firmatari.
Tale pronuncia risulta interessante per gli operatori del settore che dovessero vantare le suddette tipologie di credito, tanto più poiché ribadisce che nella specifica materia del sequestro conservativo di nave non è necessario dimostrare la sussistenza del periculum in mora, di per sé insito nella natura privilegiata del credito.
 
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattare l’Avvocato Giovanni Sciangula alla sua mail personale (giovannisciangula@mondolegale.it).

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La Convenzione di Bruxelles sul sequestro conservativo di navi si applica anche a navi battenti bandiera di stati non contraenti

Published On: 23 Luglio 2018

Con una recente decisione, emessa il 18 luglio 2018, il Tribunale di Siracusa – Sezione II Civile, ha accolto il ricorso di una società che svolge l’attività di servizi marittimi – patrocinata dall’Avvocato Giovanni Sciangula, coadiuvato dai Dottori Francesco Giuseppe Marino e Matteo Castiglione – concedendo il sequestro conservativo inaudita altera parte di una nave ormeggiata nel porto di Augusta e battente bandiera cipriota.
La peculiarità della questione affrontata, è da individuarsi nell’applicabilità – trattandosi di crediti cosiddetti marittimi – non solo della normativa nazionale di settore bensì anche delle specifiche disposizioni contenute nella Convenzione internazionale sul sequestro conservativo di navi, firmata a Bruxelles il 10 maggio 1952 da 66 paesi, ivi compresa l’Italia.
Il profilo di maggior interesse del provvedimento giurisdizionale –  che ogni società europea operante nel settore marittimo e/o dei servizi portuali offerti alle imbarcazioni può apprezzare, quale concreto rimedio ai crediti insoluti e inerenti la materia in questione – risiede nella possibilità di ottenere, in tempi ristretti e senza la necessità di contraddittorio della controparte, un decreto di sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 682 del Codice della Navigazione e dell’articolo 669 sexies del Codice di Procedura Civile.
Ulteriore elemento di estrema rilevanza, è quello della nazionalità dell’imbarcazione sottoposta alla misura cautelare di garanzia.
Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto da una società avente sede in un paese comunitario nonché firmatario della Convenzione, nei confronti di una società italiana, ma proprietaria di una nave mercantile battente bandiera di uno stato non firmatario, nello specifico l’isola di Cipro.
Il sequestro conservativo a tutela di un credito marittimo – afferma il Tribunale nell’accogliere le motivazioni del ricorso – è applicabile in virtù del secondo paragrafo dell’articolo 8 della Convenzione anche a navi battenti bandiera di stati non contraenti, nell’ipotesi in cui l’imbarcazione si trovi nelle acque territoriali di uno degli stati firmatari.
Tale pronuncia risulta interessante per gli operatori del settore che dovessero vantare le suddette tipologie di credito, tanto più poiché ribadisce che nella specifica materia del sequestro conservativo di nave non è necessario dimostrare la sussistenza del periculum in mora, di per sé insito nella natura privilegiata del credito.
 
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattare l’Avvocato Giovanni Sciangula alla sua mail personale (giovannisciangula@mondolegale.it).