L’inottemperanza dell'Amministrazione all’ordine istruttorio del Giudice quale elemento che conferma la fondatezza del ricorso

Published On: 20 Luglio 2018

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con una recente decisione del 16 luglio 2018, nell’aderire alla prospettazione della parte privata appellata, assistita dagli avvocati Andrea Scuderi e Giovanni Mandolfo, ha ritenuto determinante ai fini della decisione finale sulla controversia, il comportamento serbato dall’Amministrazione anche nel corso del giudizio ed in particolare la circostanza che essa avesse del tutto omesso di riscontrare la precisa richiesta istruttoria e di chiarimenti che lo stesso Giudice d’appello le aveva rivolto in ordine ad alcune delle contestazioni mosse da parte ricorrente (poi appellante) avverso il giudizio di anomalia che l’aveva colpita.
Il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa siciliana, in un tale contesto, ha dato applicazione ai principi posti dall’art. 116 cpv del codice di procedura civile, operante anche per il processo amministrativo in virtù della previsione di rinvio contenuta all’art. 39 C.P.A., desumendo dalla mancata collaborazione in sede processuale della Amministrazione appellante, importanti “elementi di prova” a sostegno della fondatezza delle censure di difetto di istruttoria e di motivazione svolte avverso il giudizio di anomalia oggetto dell’impugnazione di primo grado.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio ( catania@scuderimottaeassociati.it ) oppure alla e-mail personale degli Avvocati Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) e Giovanni Mandolfo ( giovannimandolfo@mondolegale.it ) .

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L’inottemperanza dell'Amministrazione all’ordine istruttorio del Giudice quale elemento che conferma la fondatezza del ricorso

Published On: 20 Luglio 2018

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con una recente decisione del 16 luglio 2018, nell’aderire alla prospettazione della parte privata appellata, assistita dagli avvocati Andrea Scuderi e Giovanni Mandolfo, ha ritenuto determinante ai fini della decisione finale sulla controversia, il comportamento serbato dall’Amministrazione anche nel corso del giudizio ed in particolare la circostanza che essa avesse del tutto omesso di riscontrare la precisa richiesta istruttoria e di chiarimenti che lo stesso Giudice d’appello le aveva rivolto in ordine ad alcune delle contestazioni mosse da parte ricorrente (poi appellante) avverso il giudizio di anomalia che l’aveva colpita.
Il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa siciliana, in un tale contesto, ha dato applicazione ai principi posti dall’art. 116 cpv del codice di procedura civile, operante anche per il processo amministrativo in virtù della previsione di rinvio contenuta all’art. 39 C.P.A., desumendo dalla mancata collaborazione in sede processuale della Amministrazione appellante, importanti “elementi di prova” a sostegno della fondatezza delle censure di difetto di istruttoria e di motivazione svolte avverso il giudizio di anomalia oggetto dell’impugnazione di primo grado.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio ( catania@scuderimottaeassociati.it ) oppure alla e-mail personale degli Avvocati Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) e Giovanni Mandolfo ( giovannimandolfo@mondolegale.it ) .