Inesigibilità temporanea degli interessi legali sui crediti vantati verso enti in dissesto

Published On: 2 Agosto 2021

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con una recentissima decisione emessa in un giudizio nel quale l’Amministrazione comunale resistente è assistita e difesa anche dall’Avvocato Andrea Scuderi, ha rimesso alla Corte Costituzionale una serie di questioni di legittimità relative all’art. 248 del Testo Unico degli Enti Locali (di cui al decreto legislativo 267/2001), relative all’annosa questione della inesigibilità degli accessori dei crediti vantati nei confronti degli Enti locali di cui sia stato dichiarato il dissesto economico-finanziario.
Sulla questione, com’è noto, si era pronunziata la Corte Costituzionale con la decisione n.269/1998, affermando che la disposizione citata, ed in particolare il suo comma 4, andava inteso nel senso che ogni pretesa creditoria rimasta insoluta nella procedura di dissesto torni ad essere esigibile nei confronti dell’ente locale dissestato, una volta cessato il regime di sospensione temporanea strumentale all’attività di rilevazione ed estinzione delle passività dell’ente locale, “a prescindere se vi sia stato o meno l’integrale pagamento della sorte capitale“.
La Quinta Sezione, valutando la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni ipotizzate in giudizio dall’Amministrazione comunale, ha ritenuto che i parametri di legittimità costituzionale dell’art. 248, comma 4 – già ritenuti compatibili dalla Corte Costituzionale con la citata decisione del 1998, in relazione a previgente disposizione di analogo tenore – vadano rivisti alla luce dei principi introdotti con la riforma del Titolo V della Costituzione e con l’introduzione della regola del pareggio di bilancio.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ).

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Inesigibilità temporanea degli interessi legali sui crediti vantati verso enti in dissesto

Published On: 2 Agosto 2021

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con una recentissima decisione emessa in un giudizio nel quale l’Amministrazione comunale resistente è assistita e difesa anche dall’Avvocato Andrea Scuderi, ha rimesso alla Corte Costituzionale una serie di questioni di legittimità relative all’art. 248 del Testo Unico degli Enti Locali (di cui al decreto legislativo 267/2001), relative all’annosa questione della inesigibilità degli accessori dei crediti vantati nei confronti degli Enti locali di cui sia stato dichiarato il dissesto economico-finanziario.
Sulla questione, com’è noto, si era pronunziata la Corte Costituzionale con la decisione n.269/1998, affermando che la disposizione citata, ed in particolare il suo comma 4, andava inteso nel senso che ogni pretesa creditoria rimasta insoluta nella procedura di dissesto torni ad essere esigibile nei confronti dell’ente locale dissestato, una volta cessato il regime di sospensione temporanea strumentale all’attività di rilevazione ed estinzione delle passività dell’ente locale, “a prescindere se vi sia stato o meno l’integrale pagamento della sorte capitale“.
La Quinta Sezione, valutando la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni ipotizzate in giudizio dall’Amministrazione comunale, ha ritenuto che i parametri di legittimità costituzionale dell’art. 248, comma 4 – già ritenuti compatibili dalla Corte Costituzionale con la citata decisione del 1998, in relazione a previgente disposizione di analogo tenore – vadano rivisti alla luce dei principi introdotti con la riforma del Titolo V della Costituzione e con l’introduzione della regola del pareggio di bilancio.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ).