Illegittima l’iscrizione alla Gestione Separata INPS dei professionisti iscritti agli albi aventi una propria cassa di previdenza – Le iniziative per opporsi

Published On: 29 Luglio 2016

L’INPS non demorde! Questo è evidente.
E così, nonostante le numerosissime pronunce dei Giudici di merito su tutto il territorio nazionale, anche di secondo grado, l’ente previdenziale continua ad imporre iscrizioni d’ufficio alla Gestione Separata – richiedendo contributi e sanzioni – ai professionisti iscritti agli albi e con propria cassa di previdenza di categoria che vantano peraltro anche una autonoma posizione INPS “ordinaria”.
In verità, la normativa vigente stabilisce che sono soggetti alla gestione separata soltanto i professionisti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali della categoria (anche se di natura integrativa).
I professionisti presi di mira dall’Ente Previdenziale possono però opporsi all’iscrizione e alla richiesta di contributi e sanzioni proponendo entro 90 giorni un ricorso amministrativo tramite il sito dell’INPS (a pena di improcedibilità del ricorso giurisdizionale) e successivamente al decorso del termine di ulteriori 90 giorni, un ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale del Lavoro competente per territorio (che è quello di residenza del professionista ricorrente).
Attenzione invece, agli avvisi di addebito con cui l’INPS intima il pagamento di contributi e sanzioni relativi alla gestione separata perché in questo caso il ricorso, nella forma dell’opposizione ex art. 24 co. 5 D.Lgs. 46/1999, va proposto entro 40 giorni dalla notifica dell’avviso!
Il nostro studio, ha in particolare assistito diversi professionisti innanzi al Tribunale di Catania e di Caltagirone, ottenendo la sospensione degli effetti degli avvisi di addebito emessi dall’INPS.
A questo proposito, tra i numerosissimi esiti cautelari favorevoli agli ingegneri ed architetti che abbiamo assistito, segnaliamo un’ordinanza con cui il Giudice del Lavoro di Caltagirone ha motivato la sospensione dell’avviso di addebito per “… l’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione alla gestione separata INPS in capo ai liberi professionisti che siano anche dipendenti e che risultino iscritti alla cassa professionale …” oltre che alle “… condizioni economiche …” del ricorrente.
Se possibile ancora più illegittima, è poi l’iscrizione d’ufficio alla gestione separata e la richiesta di contributi e sanzioni che l’INPS impone oggi agli avvocati iscritti all’albo ma non iscritti alla Cassa di categoria (ovviamente, per gli anni antecedenti alla riforma previdenziale del 2012 che ha reso obbligatoria l’iscrizione alla Cassa di appartenenza).
Tali professionisti, esonerati nella maggior parte dei casi dall’iscrizione alla Cassa forense a causa del mancato raggiungimento del reddito minimo, hanno comunque versato regolarmente la contribuzione integrativa alla Cassa di categoria, sicchè la richiesta postuma ed arbitraria dell’INPS è davvero paradossale, rendendo vano l’obiettivo perseguito dalla Cassa di esonerare e tutelare i professionisti economicamente deboli nei primi anni di svolgimento della professione.
La battaglia dunque continua !

Avvocato Elena Leone

Leggi il testo dell’ordinanza del Tribunale di Caltagirone

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Illegittima l’iscrizione alla Gestione Separata INPS dei professionisti iscritti agli albi aventi una propria cassa di previdenza – Le iniziative per opporsi

Published On: 29 Luglio 2016

L’INPS non demorde! Questo è evidente.
E così, nonostante le numerosissime pronunce dei Giudici di merito su tutto il territorio nazionale, anche di secondo grado, l’ente previdenziale continua ad imporre iscrizioni d’ufficio alla Gestione Separata – richiedendo contributi e sanzioni – ai professionisti iscritti agli albi e con propria cassa di previdenza di categoria che vantano peraltro anche una autonoma posizione INPS “ordinaria”.
In verità, la normativa vigente stabilisce che sono soggetti alla gestione separata soltanto i professionisti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali della categoria (anche se di natura integrativa).
I professionisti presi di mira dall’Ente Previdenziale possono però opporsi all’iscrizione e alla richiesta di contributi e sanzioni proponendo entro 90 giorni un ricorso amministrativo tramite il sito dell’INPS (a pena di improcedibilità del ricorso giurisdizionale) e successivamente al decorso del termine di ulteriori 90 giorni, un ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale del Lavoro competente per territorio (che è quello di residenza del professionista ricorrente).
Attenzione invece, agli avvisi di addebito con cui l’INPS intima il pagamento di contributi e sanzioni relativi alla gestione separata perché in questo caso il ricorso, nella forma dell’opposizione ex art. 24 co. 5 D.Lgs. 46/1999, va proposto entro 40 giorni dalla notifica dell’avviso!
Il nostro studio, ha in particolare assistito diversi professionisti innanzi al Tribunale di Catania e di Caltagirone, ottenendo la sospensione degli effetti degli avvisi di addebito emessi dall’INPS.
A questo proposito, tra i numerosissimi esiti cautelari favorevoli agli ingegneri ed architetti che abbiamo assistito, segnaliamo un’ordinanza con cui il Giudice del Lavoro di Caltagirone ha motivato la sospensione dell’avviso di addebito per “… l’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione alla gestione separata INPS in capo ai liberi professionisti che siano anche dipendenti e che risultino iscritti alla cassa professionale …” oltre che alle “… condizioni economiche …” del ricorrente.
Se possibile ancora più illegittima, è poi l’iscrizione d’ufficio alla gestione separata e la richiesta di contributi e sanzioni che l’INPS impone oggi agli avvocati iscritti all’albo ma non iscritti alla Cassa di categoria (ovviamente, per gli anni antecedenti alla riforma previdenziale del 2012 che ha reso obbligatoria l’iscrizione alla Cassa di appartenenza).
Tali professionisti, esonerati nella maggior parte dei casi dall’iscrizione alla Cassa forense a causa del mancato raggiungimento del reddito minimo, hanno comunque versato regolarmente la contribuzione integrativa alla Cassa di categoria, sicchè la richiesta postuma ed arbitraria dell’INPS è davvero paradossale, rendendo vano l’obiettivo perseguito dalla Cassa di esonerare e tutelare i professionisti economicamente deboli nei primi anni di svolgimento della professione.
La battaglia dunque continua !

Avvocato Elena Leone

Leggi il testo dell’ordinanza del Tribunale di Caltagirone