I crediti sub iudice non inseriti nel bilancio di liquidazione si intendono rinunciati

Published On: 6 Gennaio 2021

Il Tribunale di Siracusa, con recente sentenza, ha accolto l’opposizione formulata da parte attrice, assistita dall’Avvocato Giovanni Sciangula, coadiuvato dal Dottor Francesco Giuseppe Marino, annullando l’avvio di una procedura di espropriazione forzata con cui gli ex soci di una società ormai liquidata richiedevano il pagamento di una somma riconosciuta alla medesima società.
Nel caso di specie, una precedente sentenza aveva condannato parte attrice al pagamento di una determinata somma nei confronti della società ma, nella pendenza del giudizio la società era stata prima posta in liquidazione volontaria senza che il liquidatore inserisse nel bilancio finale il credito ancora sub iudice , e poi cancellata dal registro delle imprese prima della pronuncia della sentenza.
Il Giudice in particolare, ha ritenuto impossibile “…desumersi una successione dei rapporti attivi della società ai soci, in quanto il trasferimento successorio dei rapporti attivi non liquidati e delle sopravvenienze attive della società estinta non è previsto dalla legge“.
Tale pronuncia ha ribadito i principi sottesi alle sentenza delle Sezioni Unite di Cassazione numeri 6070, 6071 e 6072 del 2013, ed in particolare che  “...i soci non succedono nelle mere pretese, che devono intendersi rinunciate nel momento della cancellazione della società“.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alle e-mail personali dell’Avvocato Giovanni Sciangula (giovannisciangula@mondolegale.it) e del Dottor Francesco Marino (francescomarino@mondolegale.it).

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I crediti sub iudice non inseriti nel bilancio di liquidazione si intendono rinunciati

Published On: 6 Gennaio 2021

Il Tribunale di Siracusa, con recente sentenza, ha accolto l’opposizione formulata da parte attrice, assistita dall’Avvocato Giovanni Sciangula, coadiuvato dal Dottor Francesco Giuseppe Marino, annullando l’avvio di una procedura di espropriazione forzata con cui gli ex soci di una società ormai liquidata richiedevano il pagamento di una somma riconosciuta alla medesima società.
Nel caso di specie, una precedente sentenza aveva condannato parte attrice al pagamento di una determinata somma nei confronti della società ma, nella pendenza del giudizio la società era stata prima posta in liquidazione volontaria senza che il liquidatore inserisse nel bilancio finale il credito ancora sub iudice , e poi cancellata dal registro delle imprese prima della pronuncia della sentenza.
Il Giudice in particolare, ha ritenuto impossibile “…desumersi una successione dei rapporti attivi della società ai soci, in quanto il trasferimento successorio dei rapporti attivi non liquidati e delle sopravvenienze attive della società estinta non è previsto dalla legge“.
Tale pronuncia ha ribadito i principi sottesi alle sentenza delle Sezioni Unite di Cassazione numeri 6070, 6071 e 6072 del 2013, ed in particolare che  “...i soci non succedono nelle mere pretese, che devono intendersi rinunciate nel momento della cancellazione della società“.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alle e-mail personali dell’Avvocato Giovanni Sciangula (giovannisciangula@mondolegale.it) e del Dottor Francesco Marino (francescomarino@mondolegale.it).