Esclusione per gravi illeciti professionali atipici e gravi infrazioni debitamente accertate in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Published On: 22 Dicembre 2018

Il Tar Sicilia di Catania, con decisione del 17 dicembre 2018, ha espresso importanti principi in tema di esclusione del concorrente per “gravi illeciti professionali” (atipici) e per “gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche’ agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3” del Codice dei Contratti pubblici, con riferimento ad infrazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, risultanti da un verbale unico di accertamento emesso a carico del concorrente, in corso di gara, dall’Ispettorato del Lavoro.
Aderendo alla prospettazione difensiva di parte ricorrente, patrocinata dagli Avvocati Valentina Magnano S. Lio e Liliana D’Amico, la Prima Sezione del TAR etneo ha annullato gli atti impugnati ed affermato che rispetto ad entrambe le fattispecie escludenti contestate alla ricorrente dal Seggio di gara – e dunque tanto rispetto a quella sin qui maggiormente esaminata dalla giurisprudenza, di cui all’art. 80, comma 5, lettere c) del Codice, quanto rispetto a quella, meno esplorata, di cui alla lettera a) della medesima disposizione del Codice – non fosse sufficiente il mero richiamo alle risultanze del verbale di accertamento dell’Ispettorato del Lavoro, ma occorresse una motivazione rafforzata sulla effettività, gravità e rilevanza delle infrazioni e sulla loro incidenza in ordine alla “integrità o affidabilità” dell’operatore economico, previa adeguata istruttoria anche in contraddittorio con l’operatore economico medesimo.
 
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio (catania@scuderimottaeassociati.it) oppure alla e-mail personale dell’Avvocato Valentina Magnano S. Lio (valentinamagnano@mondolegale.it).

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Esclusione per gravi illeciti professionali atipici e gravi infrazioni debitamente accertate in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Published On: 22 Dicembre 2018

Il Tar Sicilia di Catania, con decisione del 17 dicembre 2018, ha espresso importanti principi in tema di esclusione del concorrente per “gravi illeciti professionali” (atipici) e per “gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche’ agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3” del Codice dei Contratti pubblici, con riferimento ad infrazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, risultanti da un verbale unico di accertamento emesso a carico del concorrente, in corso di gara, dall’Ispettorato del Lavoro.
Aderendo alla prospettazione difensiva di parte ricorrente, patrocinata dagli Avvocati Valentina Magnano S. Lio e Liliana D’Amico, la Prima Sezione del TAR etneo ha annullato gli atti impugnati ed affermato che rispetto ad entrambe le fattispecie escludenti contestate alla ricorrente dal Seggio di gara – e dunque tanto rispetto a quella sin qui maggiormente esaminata dalla giurisprudenza, di cui all’art. 80, comma 5, lettere c) del Codice, quanto rispetto a quella, meno esplorata, di cui alla lettera a) della medesima disposizione del Codice – non fosse sufficiente il mero richiamo alle risultanze del verbale di accertamento dell’Ispettorato del Lavoro, ma occorresse una motivazione rafforzata sulla effettività, gravità e rilevanza delle infrazioni e sulla loro incidenza in ordine alla “integrità o affidabilità” dell’operatore economico, previa adeguata istruttoria anche in contraddittorio con l’operatore economico medesimo.
 
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio (catania@scuderimottaeassociati.it) oppure alla e-mail personale dell’Avvocato Valentina Magnano S. Lio (valentinamagnano@mondolegale.it).