Decadenza del titolo edilizio tacito

Published On: 24 Aprile 2019

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con decisione del 4 aprile 2019, nell’accogliere l’appello patroncinato dall’Avvocato Andrea Scuderi, ha dichiarato illegittimo il diniego espresso di concessione edilizia che era stato disposto dal Comune, senza seguire il paradigma del procedimento di autotutela di cui all’art. 2 della legge regionale 17/1994, nonostante il titolo edilizio si fosse già formato per silentium.
In particolare, peraltro, il Giudice Amministrativo d’Appello siciliano, con la decisione che si segnala, ha ritenuto che fosse errata la tesi sostenuta dal Comune secondo il quale, nelle more, il titolo edilizio già formatosi per silentium dovesse ritenersi decaduto, per mancato avvio dei lavori entro il termine di cui al citato art. 2, una volta che la parte interessata avesse insistito per ottenere il rilascio di un titolo espresso.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio ( catania@scuderimottaeassociati.it ) oppure alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it).
 
 
 

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Decadenza del titolo edilizio tacito

Published On: 24 Aprile 2019

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con decisione del 4 aprile 2019, nell’accogliere l’appello patroncinato dall’Avvocato Andrea Scuderi, ha dichiarato illegittimo il diniego espresso di concessione edilizia che era stato disposto dal Comune, senza seguire il paradigma del procedimento di autotutela di cui all’art. 2 della legge regionale 17/1994, nonostante il titolo edilizio si fosse già formato per silentium.
In particolare, peraltro, il Giudice Amministrativo d’Appello siciliano, con la decisione che si segnala, ha ritenuto che fosse errata la tesi sostenuta dal Comune secondo il quale, nelle more, il titolo edilizio già formatosi per silentium dovesse ritenersi decaduto, per mancato avvio dei lavori entro il termine di cui al citato art. 2, una volta che la parte interessata avesse insistito per ottenere il rilascio di un titolo espresso.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio ( catania@scuderimottaeassociati.it ) oppure alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it).