Controllo giudiziario volontario ex art. 34 bis di impresa attinta da informativa antimafia

Published On: 2 Settembre 2021

La Seconda Sezione Penale della Corte d’Appello di Catania, accogliendo l’appello proposto da una impresa – assistita dagli Avvocati Andrea Scuderi e Giampiero Torrisi – che era stata attinta da una informativa prefettizia antimafia, non sospesa dal Giudice Amministrativo, con una recente pronunzia del 12.08.2021, ha ammesso l’impresa al controllo giudiziario volontario ex art. 34 bis del Codice Antimafia, rimendo gli atti del procedimento al Tribunale per le misure di prevenzione ai fini della nomina del Giudice delegato e dell’Amministratore giudiziario nonché per la individuazione della durata della misura e di ogni altra prescrizione di cui agli artt. 34 bis e 35 del medesimo Codice.
La decisione di secondo grado, dopo aver dato atto della appellabilità innanzi alla Corte d’appello del provvedimento negativo emesso in primo grado (sulla scorta di ormai pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione penale), ha affermato come il Giudice della Prevenzione, quando è chiamato a pronunziarsi, come nella specie, su istanza della stessa impresa che era stata attinta da informativa antimafia emessa ai sensi degli artt. 84, commi 3 e 4, e 91 del decreto legislativo 159/2011, a causa del rilevato “rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata”, deve tener conto delle finalità – prevenzionali e non sanzionatorie – dell’istituto del controllo giudiziario previsto dall’art. 34 bis, invero volto a promuovere il disinquinamento mafioso delle attività economiche, salvaguardando al contempo la continuità produttiva e gestionale delle imprese, e per legge “concedibile” ogni qual volta l’operatore economico sia sottoposto a tentativi di infiltrazione o condizionamento (da evitare) e non sussistano elementi fattuali indiziari tali da “imporre” una qualificazione dell’operatore economico medesimo come strutturalmente contiguo a contesti di criminalità organizzata.
Obiettivo questo perseguibile proprio attraverso l’istituto in questione, che – rammenta la Corte d’appello – prefigura un “percorso” il quale, sotto la guida dell’amministratore giudiziario, possa portare all’adozione di un c.d. modello di legalità, consentendo infine all’impresa, che sia risultata “risanabile”, di restare nel “circuito economico”.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ).

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Controllo giudiziario volontario ex art. 34 bis di impresa attinta da informativa antimafia

Published On: 2 Settembre 2021

La Seconda Sezione Penale della Corte d’Appello di Catania, accogliendo l’appello proposto da una impresa – assistita dagli Avvocati Andrea Scuderi e Giampiero Torrisi – che era stata attinta da una informativa prefettizia antimafia, non sospesa dal Giudice Amministrativo, con una recente pronunzia del 12.08.2021, ha ammesso l’impresa al controllo giudiziario volontario ex art. 34 bis del Codice Antimafia, rimendo gli atti del procedimento al Tribunale per le misure di prevenzione ai fini della nomina del Giudice delegato e dell’Amministratore giudiziario nonché per la individuazione della durata della misura e di ogni altra prescrizione di cui agli artt. 34 bis e 35 del medesimo Codice.
La decisione di secondo grado, dopo aver dato atto della appellabilità innanzi alla Corte d’appello del provvedimento negativo emesso in primo grado (sulla scorta di ormai pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione penale), ha affermato come il Giudice della Prevenzione, quando è chiamato a pronunziarsi, come nella specie, su istanza della stessa impresa che era stata attinta da informativa antimafia emessa ai sensi degli artt. 84, commi 3 e 4, e 91 del decreto legislativo 159/2011, a causa del rilevato “rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata”, deve tener conto delle finalità – prevenzionali e non sanzionatorie – dell’istituto del controllo giudiziario previsto dall’art. 34 bis, invero volto a promuovere il disinquinamento mafioso delle attività economiche, salvaguardando al contempo la continuità produttiva e gestionale delle imprese, e per legge “concedibile” ogni qual volta l’operatore economico sia sottoposto a tentativi di infiltrazione o condizionamento (da evitare) e non sussistano elementi fattuali indiziari tali da “imporre” una qualificazione dell’operatore economico medesimo come strutturalmente contiguo a contesti di criminalità organizzata.
Obiettivo questo perseguibile proprio attraverso l’istituto in questione, che – rammenta la Corte d’appello – prefigura un “percorso” il quale, sotto la guida dell’amministratore giudiziario, possa portare all’adozione di un c.d. modello di legalità, consentendo infine all’impresa, che sia risultata “risanabile”, di restare nel “circuito economico”.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ).