Conferimento di incarico dirigenziale – Posizione degli aventi titolo e limiti alla discrezionalità amministrativa

Published On: 22 Gennaio 2018

Il Tribunale del Lavoro di Catania, condividendo la prospettazione esposta dal controinteressato al conferimento dell’incarico dirigenziale in questione, assistito e patrocinato dagli Avvocati Andrea Scuderi ed Elena Leone, con la sentenza in commento ripercorre i principi cardine in tema di lavoro dirigenziale e le conseguenze della scissione tra contratto di lavoro a tempo indeterminato e conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato e in via fiduciaria. Dall’inapplicabilità alle nomine dirigenziali delle regole del procedimento amministrativo alla censurabilità da parte del Giudicante nei soli casi di scorrettezza, mala fede, discriminatorietà e illiceità in genere, essendo inconfigurabile un diritto soggettivo ad uno specifico incarico dirigenziale pur in capo a chi potenzialmente abbia i requisiti per ricoprirlo.
Il Tribunale in particolare, ritenuta la natura privatistica e non provvedimentale degli atti di conferimento degli incarichi fiduciari, direttivi e vice direttivi, ritiene conseguentemente che il sindacato giurisdizionale su tali atti – previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti di organizzazione presupposti – è veicolato dalla normativa sull’adempimento/inadempimento contrattuale, escludendo tuttavia che l’obbligo generale a consentire l’espletamento della prestazione lavorativa dirigenziale possa tradursi nel diritto del dipendente all’attribuzione della singola e specifica funzione dirigenziale desiderata. Assumono dunque rilievo, quale strumento di procedimentalizzazione e controllo dei poteri discrezionali dell’amministrazione, i canoni generali di correttezza e buona fede, mentre va esclusa l’applicazione della disciplina sul procedimento amministrativo di cui alla legge numero 241 del 1990, essendo la discrezionalità datoriale peraltro temperata dalle clausole di contrattazione collettiva laddove esistenti.
leggi sentenza 4910 2017

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Conferimento di incarico dirigenziale – Posizione degli aventi titolo e limiti alla discrezionalità amministrativa

Published On: 22 Gennaio 2018

Il Tribunale del Lavoro di Catania, condividendo la prospettazione esposta dal controinteressato al conferimento dell’incarico dirigenziale in questione, assistito e patrocinato dagli Avvocati Andrea Scuderi ed Elena Leone, con la sentenza in commento ripercorre i principi cardine in tema di lavoro dirigenziale e le conseguenze della scissione tra contratto di lavoro a tempo indeterminato e conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato e in via fiduciaria. Dall’inapplicabilità alle nomine dirigenziali delle regole del procedimento amministrativo alla censurabilità da parte del Giudicante nei soli casi di scorrettezza, mala fede, discriminatorietà e illiceità in genere, essendo inconfigurabile un diritto soggettivo ad uno specifico incarico dirigenziale pur in capo a chi potenzialmente abbia i requisiti per ricoprirlo.
Il Tribunale in particolare, ritenuta la natura privatistica e non provvedimentale degli atti di conferimento degli incarichi fiduciari, direttivi e vice direttivi, ritiene conseguentemente che il sindacato giurisdizionale su tali atti – previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti di organizzazione presupposti – è veicolato dalla normativa sull’adempimento/inadempimento contrattuale, escludendo tuttavia che l’obbligo generale a consentire l’espletamento della prestazione lavorativa dirigenziale possa tradursi nel diritto del dipendente all’attribuzione della singola e specifica funzione dirigenziale desiderata. Assumono dunque rilievo, quale strumento di procedimentalizzazione e controllo dei poteri discrezionali dell’amministrazione, i canoni generali di correttezza e buona fede, mentre va esclusa l’applicazione della disciplina sul procedimento amministrativo di cui alla legge numero 241 del 1990, essendo la discrezionalità datoriale peraltro temperata dalle clausole di contrattazione collettiva laddove esistenti.
leggi sentenza 4910 2017