La CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) non è immediatamente impugnabile

Published On: 18 Luglio 2018

La CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) rilasciata ad un terzo non è immediatamente impugnabile dinanzi al Giudice Amministrativo.
In tal senso, si è pronunziata la Prima Sezione Interna del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Catania, con decisione pubblicata il 16 luglio 2018, condividendo l’impostazione difensiva prospettata dalla controinteressata, assistita dagli Avvocati Andrea Scuderi e Umberto Di Giovanni.
Il Tribunale etneo, in particolare, dopo aver rammentato che la CILA – prevista dall’articolo 6-bis del testo unico dell’Edilizia, come modificato dal decreto legislativo n.222/2016 – costituisce un istituto intermedio tra l’attività edilizia libera e la SCIA, con carattere di residualità rispetto agli interventi non diversamente disciplinati, ha ritenuto che si tratti di un atto del privato, privo di natura provvedimentale, anche tacita.
Di talchè, l’unica azione esperibile a tutela del terzo che si ritenga leso dall’attività svolta sulla base della C.I.L.A., consiste nel sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’articolo 31, commi 1, 2 e 3 del codice del processo amministrativo ovvero l’azione di annullamento, nell’ipotesi in cui l’amministrazione si sia determinata con il provvedimento espresso lesivo dei propri interessi.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio ( catania@scuderimottaeassociati.it ) oppure alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) .

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La CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) non è immediatamente impugnabile

Published On: 18 Luglio 2018

La CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) rilasciata ad un terzo non è immediatamente impugnabile dinanzi al Giudice Amministrativo.
In tal senso, si è pronunziata la Prima Sezione Interna del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Catania, con decisione pubblicata il 16 luglio 2018, condividendo l’impostazione difensiva prospettata dalla controinteressata, assistita dagli Avvocati Andrea Scuderi e Umberto Di Giovanni.
Il Tribunale etneo, in particolare, dopo aver rammentato che la CILA – prevista dall’articolo 6-bis del testo unico dell’Edilizia, come modificato dal decreto legislativo n.222/2016 – costituisce un istituto intermedio tra l’attività edilizia libera e la SCIA, con carattere di residualità rispetto agli interventi non diversamente disciplinati, ha ritenuto che si tratti di un atto del privato, privo di natura provvedimentale, anche tacita.
Di talchè, l’unica azione esperibile a tutela del terzo che si ritenga leso dall’attività svolta sulla base della C.I.L.A., consiste nel sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’articolo 31, commi 1, 2 e 3 del codice del processo amministrativo ovvero l’azione di annullamento, nell’ipotesi in cui l’amministrazione si sia determinata con il provvedimento espresso lesivo dei propri interessi.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio ( catania@scuderimottaeassociati.it ) oppure alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) .