Anomala l'offerta giustificata con CCNL non coerente e utile esiguo

Published On: 27 Giugno 2018

Il  Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la recente decisione del 25 giugno 2018 che qui si segnala, nello sposare le tesi difensive sostenute per l’appellante incidentale dagli Avvocati Andrea Scuderi e Giovanni Mandolfo, ha espresso alcuni importanti principi in tema di verifica di anomalia delle offerte, nel settore dei servizi.
Per un primo aspetto, il Giudice d’appello siciliano ha ritenuto che, seppure la scelta del contratto collettivo nazionale da applicare al personale da impiegare nel servizio appaltando rientri – in linea di massima – nelle prerogative dell’imprenditore, al riguardo vale pur sempre il “limite della coerenza del contratto collettivo scelto rispetto all’oggetto dell’appalto”.
Sicchè, qualora il CCNL applicato dalla concorrente nella fase delle giustificazioni (nella specie, il CCNL Multiservizi) non risulti coerente con la specificità dei servizi appaltandi (nella specie, si trattava di un appalto complesso, riguardante anche sevizi specialistici, cimiteriali e di trasporto pubblico locale), ciò non può che ripercuotersi sul costo complessivo anno della manodopera che la concorrente è chiamata a giustificare, comportando l’applicazione di tariffe maggiori per tipologie lavorative più specialistiche e, dunque, una lievitazione dei costi correlati all’esecuzione.
Una tale lievitazione dei costi, peraltro, è stata ritenuta dal Giudice d’appello decisiva ai fini del giudizio sulla insufficienza ed indeterminatezza dell’offerta censurata nel giudizio, “per quanto all’apparenza non eccessivamente elevata in termini assoluti”.
E ciò, anche in quanto, nello specifico, tale offerta recava un utile d’impresa “vistosamente esiguo” ed era stata peraltro ed impropriamente giustificata sulla scorta di dati e tassi di assenteismo del personale rapportati unicamente sulla realtà aziendale della concorrente (benchè il bando di gara prevedesse la c.d. clausola sociale, con l’obbligo per l’aggiudicataria di assorbire il personale già adibito all’appalto) ed invocandosi un cd. “margine annuale di sicurezza” di cui tuttavia la concorrente non ha mai fornito adeguata evidenza.
In un tale contesto, pertanto, il Consiglio di Giustizia ha ritenuto conducenti le censure svolte dall’appellante incidentale anche in relazione alla lamentata esiguità dell’utile d’impresa, ritenuta sintomatica dell’anomalia dell’offerta censurata nel giudizio.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio ( catania@scuderimottaeassociati.it ) oppure alla e-mail personale degli Avvocati Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) e Giovanni Mandolfo ( giovannimandolfo@mondolegale.it ) .
 

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Anomala l'offerta giustificata con CCNL non coerente e utile esiguo

Published On: 27 Giugno 2018

Il  Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la recente decisione del 25 giugno 2018 che qui si segnala, nello sposare le tesi difensive sostenute per l’appellante incidentale dagli Avvocati Andrea Scuderi e Giovanni Mandolfo, ha espresso alcuni importanti principi in tema di verifica di anomalia delle offerte, nel settore dei servizi.
Per un primo aspetto, il Giudice d’appello siciliano ha ritenuto che, seppure la scelta del contratto collettivo nazionale da applicare al personale da impiegare nel servizio appaltando rientri – in linea di massima – nelle prerogative dell’imprenditore, al riguardo vale pur sempre il “limite della coerenza del contratto collettivo scelto rispetto all’oggetto dell’appalto”.
Sicchè, qualora il CCNL applicato dalla concorrente nella fase delle giustificazioni (nella specie, il CCNL Multiservizi) non risulti coerente con la specificità dei servizi appaltandi (nella specie, si trattava di un appalto complesso, riguardante anche sevizi specialistici, cimiteriali e di trasporto pubblico locale), ciò non può che ripercuotersi sul costo complessivo anno della manodopera che la concorrente è chiamata a giustificare, comportando l’applicazione di tariffe maggiori per tipologie lavorative più specialistiche e, dunque, una lievitazione dei costi correlati all’esecuzione.
Una tale lievitazione dei costi, peraltro, è stata ritenuta dal Giudice d’appello decisiva ai fini del giudizio sulla insufficienza ed indeterminatezza dell’offerta censurata nel giudizio, “per quanto all’apparenza non eccessivamente elevata in termini assoluti”.
E ciò, anche in quanto, nello specifico, tale offerta recava un utile d’impresa “vistosamente esiguo” ed era stata peraltro ed impropriamente giustificata sulla scorta di dati e tassi di assenteismo del personale rapportati unicamente sulla realtà aziendale della concorrente (benchè il bando di gara prevedesse la c.d. clausola sociale, con l’obbligo per l’aggiudicataria di assorbire il personale già adibito all’appalto) ed invocandosi un cd. “margine annuale di sicurezza” di cui tuttavia la concorrente non ha mai fornito adeguata evidenza.
In un tale contesto, pertanto, il Consiglio di Giustizia ha ritenuto conducenti le censure svolte dall’appellante incidentale anche in relazione alla lamentata esiguità dell’utile d’impresa, ritenuta sintomatica dell’anomalia dell’offerta censurata nel giudizio.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio ( catania@scuderimottaeassociati.it ) oppure alla e-mail personale degli Avvocati Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) e Giovanni Mandolfo ( giovannimandolfo@mondolegale.it ) .