Al Giudice Ordinario la pretesa della struttura accreditata al riespadersi della retta per effetto della cessazione d'una pregressa decurtazione tariffaria

Published On: 29 Settembre 2020

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Ordinanza del 30 luglio 2020 – accogliendo la prospettazione difensiva dedotta in sede di regolamento preventivo dall’Avvocato Andrea Scuderi – hanno affermato che va devoluta alla Giurisdizione del Giudice Ordinario la pretesa di una struttura accreditata col Servizio Sanitario Nazionale al pagamento delle maggiori spettanze dovutele per effetto della cessazione di una pregressa decurtazione tariffaria a suo tempo introdotta, quale misura straordinaria di contenimento della spesa sanitaria, con l’Accordo Attuativo del Piano di Rientro stipulato tra la Regione Siciliana ed i Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze per il triennio 2007 – 2009.
Ciò poiché la decisione non richiede una verifica sull’esercizio dei poteri discrezionali inerenti la determinazione della tariffa ma unicamente sull’esatto adempimento di obbligazioni correlate a posizioni di pieno diritto soggettivo, risolvendosi in definitiva nell’accertamento dell’illegittimità della decurtazione tariffaria applicata oltre il termine fissato per la conclusione della misura straordinaria di contenimento della spesa di cui al Piano di Rientro.
Con una seconda Ordinanza di pari data le Sezioni Unite hanno inoltre affermato la giurisdizione del Giudice Ordinario anche sulla domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell’adeguamento ISTAT sui corrispettivi dovuti a struttura accreditata per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione sanitaria ex articolo 26 della legge 833/1978, ed anche in tal caso rilevando come il riconoscimento dell’adeguamento in questione non richieda alcuna valutazione discrezionale ma al più una mera attività di ricognizione di elementi direttamente determinati dalla norma primaria.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio (catania@scuderimottaeassociati.it) oppure alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi (andreascuderi@mondolegale.it), dell’Avvocato Valentina Magnano S. Lio (valentinamagnano@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Gregorio Panetta ( gregoriopanetta@mondolegale.it).
 

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Al Giudice Ordinario la pretesa della struttura accreditata al riespadersi della retta per effetto della cessazione d'una pregressa decurtazione tariffaria

Published On: 29 Settembre 2020

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Ordinanza del 30 luglio 2020 – accogliendo la prospettazione difensiva dedotta in sede di regolamento preventivo dall’Avvocato Andrea Scuderi – hanno affermato che va devoluta alla Giurisdizione del Giudice Ordinario la pretesa di una struttura accreditata col Servizio Sanitario Nazionale al pagamento delle maggiori spettanze dovutele per effetto della cessazione di una pregressa decurtazione tariffaria a suo tempo introdotta, quale misura straordinaria di contenimento della spesa sanitaria, con l’Accordo Attuativo del Piano di Rientro stipulato tra la Regione Siciliana ed i Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze per il triennio 2007 – 2009.
Ciò poiché la decisione non richiede una verifica sull’esercizio dei poteri discrezionali inerenti la determinazione della tariffa ma unicamente sull’esatto adempimento di obbligazioni correlate a posizioni di pieno diritto soggettivo, risolvendosi in definitiva nell’accertamento dell’illegittimità della decurtazione tariffaria applicata oltre il termine fissato per la conclusione della misura straordinaria di contenimento della spesa di cui al Piano di Rientro.
Con una seconda Ordinanza di pari data le Sezioni Unite hanno inoltre affermato la giurisdizione del Giudice Ordinario anche sulla domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell’adeguamento ISTAT sui corrispettivi dovuti a struttura accreditata per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione sanitaria ex articolo 26 della legge 833/1978, ed anche in tal caso rilevando come il riconoscimento dell’adeguamento in questione non richieda alcuna valutazione discrezionale ma al più una mera attività di ricognizione di elementi direttamente determinati dalla norma primaria.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio (catania@scuderimottaeassociati.it) oppure alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi (andreascuderi@mondolegale.it), dell’Avvocato Valentina Magnano S. Lio (valentinamagnano@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Gregorio Panetta ( gregoriopanetta@mondolegale.it).