Acquisizione sanante: il “possesso” non é necessario

Published On: 9 Luglio 2018

Si segnala la recente decisione del 5 luglio 2018 con cui la Seconda Sezione interna del Tribunale Amministrativo per la Sicilia – sede staccata di Catania ha affermato importanti principi in tema di acquisizione sanante art. 42 bis co.1 D.P.R. n. 327 del 2001.
Il Tribunale etneo, in particolare, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento e le caratteristiche essenziali dell’istituto – nel condividere l’impostazione difensiva dell’Amministrazione resistente, assistita dall’Avvocato Andrea Scuderi – ha stabilito che i “presupposti fattuali” per la legittima adozione d’un provvedimento di acquisizione sanante, sono costituiti dall’utilizzazione del “bene immobile per scopi di interesse pubblico” e dalla sua trasformazione, “..in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità..”.
Non ne é invece “presupposto fattuale” necessario il “possesso attuale” del bene da parte dell’amministrazione, al momento dell’adozione dell’atto.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio ( catania@scuderimottaeassociati.it ) oppure alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) .

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Acquisizione sanante: il “possesso” non é necessario

Published On: 9 Luglio 2018

Si segnala la recente decisione del 5 luglio 2018 con cui la Seconda Sezione interna del Tribunale Amministrativo per la Sicilia – sede staccata di Catania ha affermato importanti principi in tema di acquisizione sanante art. 42 bis co.1 D.P.R. n. 327 del 2001.
Il Tribunale etneo, in particolare, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento e le caratteristiche essenziali dell’istituto – nel condividere l’impostazione difensiva dell’Amministrazione resistente, assistita dall’Avvocato Andrea Scuderi – ha stabilito che i “presupposti fattuali” per la legittima adozione d’un provvedimento di acquisizione sanante, sono costituiti dall’utilizzazione del “bene immobile per scopi di interesse pubblico” e dalla sua trasformazione, “..in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità..”.
Non ne é invece “presupposto fattuale” necessario il “possesso attuale” del bene da parte dell’amministrazione, al momento dell’adozione dell’atto.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio ( catania@scuderimottaeassociati.it ) oppure alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) .