Accesso agli atti: la PA è tenuta a rilasciare, in caso di richiesta, anche i "file" in formato ".eml" o ".msg"

Published On: 14 Gennaio 2022

La Terza Sezione del TAR Sicilia di Catania, con decisione del 27.12.2021, ha accolto il ricorso in materia di accesso agli atti proposto da una società privata, assistita dagli Avvocati Andrea Scuderi e Giovanni Mandolfo, per contrastare il mancato rilascio da parte della Pubblica Amministrazione dei file in formato “.eml” o “.msg” relativi all’invio, all’accettazione ed alla consegna di corrispondenza tramite posta elettronica certificata.
Il TAR in particolare ha ritenuto che l’Amministrazione in tali casi ha l’obbligo di fornire i file richiesti in tali formati e che non basta la semplice trasmissione di una loro stampa in formato “.pdf”, poichè solo quelli in formato “.eml” o “.msg” costituiscono “prova legale” dei relativi contenuti.
E che tale obbligo sussiste a carico della Amministrazione, anche se tali formati siano detenuti dal gestore del servizio di posta elettronica, dovendosi comunque ritenere che essi rimangano nella sua propria disponibilità giuridica.

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Giovanni Mandolfo ( giovannimandolfo@mondolegale.it ) .

 
 

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Accesso agli atti: la PA è tenuta a rilasciare, in caso di richiesta, anche i "file" in formato ".eml" o ".msg"

Published On: 14 Gennaio 2022

La Terza Sezione del TAR Sicilia di Catania, con decisione del 27.12.2021, ha accolto il ricorso in materia di accesso agli atti proposto da una società privata, assistita dagli Avvocati Andrea Scuderi e Giovanni Mandolfo, per contrastare il mancato rilascio da parte della Pubblica Amministrazione dei file in formato “.eml” o “.msg” relativi all’invio, all’accettazione ed alla consegna di corrispondenza tramite posta elettronica certificata.
Il TAR in particolare ha ritenuto che l’Amministrazione in tali casi ha l’obbligo di fornire i file richiesti in tali formati e che non basta la semplice trasmissione di una loro stampa in formato “.pdf”, poichè solo quelli in formato “.eml” o “.msg” costituiscono “prova legale” dei relativi contenuti.
E che tale obbligo sussiste a carico della Amministrazione, anche se tali formati siano detenuti dal gestore del servizio di posta elettronica, dovendosi comunque ritenere che essi rimangano nella sua propria disponibilità giuridica.

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Giovanni Mandolfo ( giovannimandolfo@mondolegale.it ) .