Casellario Informatico: nuovo Regolamento ANAC

Published On: 9 Luglio 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018 la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 6 giugno 2018 recante il “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
ll regolamento, entrato in vigore il 29 giugno 2018 e pubblicato anche sul sito istituzionale dell’ANAC, nel dettaglio disciplina:
–  la trasmissione delle notizie e delle informazioni che le stazioni appaltanti, le società organismi di attestazione e gli operatori economici sono tenuti a comunicare all’Autorità;
– il procedimento di annotazione delle notizie e delle informazioni nel casellario informatico;
– l’aggiornamento delle annotazioni nel casellario informatico, anche in relazione agli esiti del contenzioso.
Il casellario è articolato in tre sezioni distinte in base al livello di accessibilità («A», «B» e «C»). Tali sezioni contengono i dati e le informazioni inerenti gli operatori economici che partecipano alle gare per l’affidamento di lavori, di forniture e di servizi.
Le stazioni appaltanti e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l’esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso dell’esecuzione del contratto, devono inviare all’ANAC tali informazioni nel termine di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse. Decorso inutilmente tale termine l’ANAC avvierà il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all’obbligo informativo.
 

Ultimi Articoli inseriti

Equivalenza delle certificazioni di qualità e criteri interpretativi della lex di gara

22 Aprile 2024|Commenti disabilitati su Equivalenza delle certificazioni di qualità e criteri interpretativi della lex di gara

Il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 3394, pubblicata il 15 aprile 2024, si è pronunciato – in riforma della pronuncia resa dal Tar – sulla possibilità o meno di valutare certificazioni di qualità [...]

Modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche

19 Aprile 2024|Commenti disabilitati su Modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2024, è stato pubblicato il decreto legislativo del 24 marzo 2024 numero 48, recante “Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) [...]

Contributi alle imprese per l’acquisto di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso

17 Aprile 2024|Commenti disabilitati su Contributi alle imprese per l’acquisto di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 87 del 13 aprile 2024, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 4 marzo 2024 che definisce, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, [...]

About the Author: Giovanni Lavenia

Condividi

Casellario Informatico: nuovo Regolamento ANAC

Published On: 9 Luglio 2018

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018 la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 6 giugno 2018 recante il “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
ll regolamento, entrato in vigore il 29 giugno 2018 e pubblicato anche sul sito istituzionale dell’ANAC, nel dettaglio disciplina:
–  la trasmissione delle notizie e delle informazioni che le stazioni appaltanti, le società organismi di attestazione e gli operatori economici sono tenuti a comunicare all’Autorità;
– il procedimento di annotazione delle notizie e delle informazioni nel casellario informatico;
– l’aggiornamento delle annotazioni nel casellario informatico, anche in relazione agli esiti del contenzioso.
Il casellario è articolato in tre sezioni distinte in base al livello di accessibilità («A», «B» e «C»). Tali sezioni contengono i dati e le informazioni inerenti gli operatori economici che partecipano alle gare per l’affidamento di lavori, di forniture e di servizi.
Le stazioni appaltanti e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l’esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso dell’esecuzione del contratto, devono inviare all’ANAC tali informazioni nel termine di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse. Decorso inutilmente tale termine l’ANAC avvierà il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all’obbligo informativo.
 

About the Author: Giovanni Lavenia