Canone concessorio non ricognitorio per condutture sotterranee

Il Consiglio di Stato, con decisione della V Sezione del 15 maggio 2019 n. 3146, nel dare seguito all’orientamento ormai consolidato in materia, ha affermato l’illegittimità del regolamento comunale per la disciplina del canone concessorio non ricognitorio di cui all’art. 27 del Codice della Strada il quale, in contrasto col paradigma normativo di riferimento, consenta l’imposizione del canone patrimoniale non ricognitorio per la realizzazione e gestione di condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche, anche laddove tale imposizione non risulti in alcun modo correlata con l’‘utilizzo singolare’ della risorsa stradale.

A tal fine, il Collegio – in riforma della sentenza di prime cure aveva ritenuto inammissibile, per tardività, il ricorso proposto avverso il regolamento comunale – ha affermato che:

a) contrariamente a quanto ritenuto in prime cure, il regolamento comunale in quel caso impugnato, coerentemente con il suo nomen juris, ha indubbiamente contenuto normativo, in quanto individua, con previsioni generali e astratte, le tipologie di concessioni sottoposte al canone concessorio non ricognitorio, i relativi presupposti applicativi e i criteri di quantificazione del canone; di talchè “… è soltanto con il successivo atto applicativo che si viene a radicare tanto l’interesse al ricorso, quanto la legittimazione a ricorrere (cfr., in analoga fattispecie, Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2017, n. 5071)..”;

b) “per condiviso intendimento“, l’articolo 27 del Codice della strada – il quale va letto alla luce del principio generale posto dall’articolo 1 (vale a dire come corpo normativo inteso alla sicurezza delle persone nella circolazione stradale, rispetto al quale le sue norme sono evidentemente serventi) – fonda la legittimità dell’imposizione del canone non ricognitorio su un provvedimento di autorizzazione o di concessione dell’uso singolare della risorsa pubblica – “sede stradale” (in tal senso, ex multis, Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2017, n. 5147);

c) sulla esposta premessa, l’insieme delle disposizioni del Titolo II (Della costruzione e tutela delle strade) di quel Codice (per come espressamente richiamate dal ridetto articolo 27) dimostra che le concessioni e le autorizzazioni che giustificano l’imposizione del canone non ricognitorio di cui all’articolo 27 sono caratterizzate dal tratto comune – riferibile in ultimo alla libera e sicura circolazione delle persone sulle strade – di sottrarre in tutto o in parte l’uso pubblico della res a fronte dell’utilizzazione eccezionale da parte del singolo;

d) per tal via, condizione a un tempo necessaria e sufficiente per giustificare l’imposizione del canone ricognitorio è il rilascio di un titolo che abilita a un uso singolare della risorsa pubblica, limitandone o comunque condizionandone in modo apprezzabile il pieno utilizzo; il che tipicamente occorre nelle ipotesi: d1) di autorizzazione all’occupazione della sede stradale anche con “veicoli, baracche, tende e simili” (art. 20); d2) di autorizzazione o concessione all’esecuzione di “opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità” (art. 21); d3) di autorizzazione alla realizzazione di “nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali,[ovvero di] nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato”, ovvero ancora di “passi carrabili” (art. 22);

e) per contro, nei casi di “attraversamento ed uso della sede stradale” prefigurati all’art. 25 (che si riferisce alla realizzazione od effettuazione, previa rilascio di concessione, di “corsi d’acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale”, per i quali vige la prescrizione generale secondo cui le relative opere “devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l’accessibilità delle fasce di pertinenza della strada”), “…la pretesa al il riconoscimento di un canone concessorio si fonda non già su un qualunque utilizzo della sede stradale (nonché dello spazio soprastante e sottostante ad essa), bensì su un utilizzo singolare, che incida, come tale, in modo significativo sull’uso pubblico della risorsa viaria..”;

f) del resto, il fatto che il codice abbia operato un espresso richiamo alla sola “sede stradale” (id est: alla superficie e non anche al sottosuolo e al soprasuolo) depone nel senso che l’imposizione di un canone non ricognitorio a fronte dell’uso singolare della risorsa stradale “…è legittima solo se consegue a una limitazione o modulazione della possibilità del suo tipico utilizzo pubblico; ma non anche a fronte di tipologie e modalità di utilizzo (quali quelle che conseguono alla posa di cavi e tubi interrati) che non ne precludono ordinariamente la generale fruizione…”;

g) conseguentemente, “…deve, in generale, essere esclusa (con la ovvia eccezione del tratto di tempo durante il quale le lavorazioni di posa e realizzazione dell’infrastruttura a rete impediscano la piena fruizione della sede stradale) la legittimità dell’imposizione, da parte dell’ente locale, di un canone a fronte della posa, in prossimità della sede stradale, di infrastrutture pubbliche cc. dd. “a rete”, come quelle che rilevano ai fini del presente giudizio..”.

Da ciò è dunque derivato l’accoglimento dell’appello, con la riforma della sentenza gravata e l’annullamento nei limiti di interesse del regolamento comunale (con l’ulteriore precisazione che, in ordine agli avvisi di pagamento adottati in forza delle disposizioni regolamentari, resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario: cfr. Cass., sez. un., 18 dicembre 2002, n. 18052).

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Canone concessorio non ricognitorio per condutture sotterranee

Published On: 15 Maggio 2019

Il Consiglio di Stato, con decisione della V Sezione del 15 maggio 2019 n. 3146, nel dare seguito all’orientamento ormai consolidato in materia, ha affermato l’illegittimità del regolamento comunale per la disciplina del canone concessorio non ricognitorio di cui all’art. 27 del Codice della Strada il quale, in contrasto col paradigma normativo di riferimento, consenta l’imposizione del canone patrimoniale non ricognitorio per la realizzazione e gestione di condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche, anche laddove tale imposizione non risulti in alcun modo correlata con l’‘utilizzo singolare’ della risorsa stradale.

A tal fine, il Collegio – in riforma della sentenza di prime cure aveva ritenuto inammissibile, per tardività, il ricorso proposto avverso il regolamento comunale – ha affermato che:

a) contrariamente a quanto ritenuto in prime cure, il regolamento comunale in quel caso impugnato, coerentemente con il suo nomen juris, ha indubbiamente contenuto normativo, in quanto individua, con previsioni generali e astratte, le tipologie di concessioni sottoposte al canone concessorio non ricognitorio, i relativi presupposti applicativi e i criteri di quantificazione del canone; di talchè “… è soltanto con il successivo atto applicativo che si viene a radicare tanto l’interesse al ricorso, quanto la legittimazione a ricorrere (cfr., in analoga fattispecie, Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2017, n. 5071)..”;

b) “per condiviso intendimento“, l’articolo 27 del Codice della strada – il quale va letto alla luce del principio generale posto dall’articolo 1 (vale a dire come corpo normativo inteso alla sicurezza delle persone nella circolazione stradale, rispetto al quale le sue norme sono evidentemente serventi) – fonda la legittimità dell’imposizione del canone non ricognitorio su un provvedimento di autorizzazione o di concessione dell’uso singolare della risorsa pubblica – “sede stradale” (in tal senso, ex multis, Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2017, n. 5147);

c) sulla esposta premessa, l’insieme delle disposizioni del Titolo II (Della costruzione e tutela delle strade) di quel Codice (per come espressamente richiamate dal ridetto articolo 27) dimostra che le concessioni e le autorizzazioni che giustificano l’imposizione del canone non ricognitorio di cui all’articolo 27 sono caratterizzate dal tratto comune – riferibile in ultimo alla libera e sicura circolazione delle persone sulle strade – di sottrarre in tutto o in parte l’uso pubblico della res a fronte dell’utilizzazione eccezionale da parte del singolo;

d) per tal via, condizione a un tempo necessaria e sufficiente per giustificare l’imposizione del canone ricognitorio è il rilascio di un titolo che abilita a un uso singolare della risorsa pubblica, limitandone o comunque condizionandone in modo apprezzabile il pieno utilizzo; il che tipicamente occorre nelle ipotesi: d1) di autorizzazione all’occupazione della sede stradale anche con “veicoli, baracche, tende e simili” (art. 20); d2) di autorizzazione o concessione all’esecuzione di “opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità” (art. 21); d3) di autorizzazione alla realizzazione di “nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali,[ovvero di] nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato”, ovvero ancora di “passi carrabili” (art. 22);

e) per contro, nei casi di “attraversamento ed uso della sede stradale” prefigurati all’art. 25 (che si riferisce alla realizzazione od effettuazione, previa rilascio di concessione, di “corsi d’acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale”, per i quali vige la prescrizione generale secondo cui le relative opere “devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l’accessibilità delle fasce di pertinenza della strada”), “…la pretesa al il riconoscimento di un canone concessorio si fonda non già su un qualunque utilizzo della sede stradale (nonché dello spazio soprastante e sottostante ad essa), bensì su un utilizzo singolare, che incida, come tale, in modo significativo sull’uso pubblico della risorsa viaria..”;

f) del resto, il fatto che il codice abbia operato un espresso richiamo alla sola “sede stradale” (id est: alla superficie e non anche al sottosuolo e al soprasuolo) depone nel senso che l’imposizione di un canone non ricognitorio a fronte dell’uso singolare della risorsa stradale “…è legittima solo se consegue a una limitazione o modulazione della possibilità del suo tipico utilizzo pubblico; ma non anche a fronte di tipologie e modalità di utilizzo (quali quelle che conseguono alla posa di cavi e tubi interrati) che non ne precludono ordinariamente la generale fruizione…”;

g) conseguentemente, “…deve, in generale, essere esclusa (con la ovvia eccezione del tratto di tempo durante il quale le lavorazioni di posa e realizzazione dell’infrastruttura a rete impediscano la piena fruizione della sede stradale) la legittimità dell’imposizione, da parte dell’ente locale, di un canone a fronte della posa, in prossimità della sede stradale, di infrastrutture pubbliche cc. dd. “a rete”, come quelle che rilevano ai fini del presente giudizio..”.

Da ciò è dunque derivato l’accoglimento dell’appello, con la riforma della sentenza gravata e l’annullamento nei limiti di interesse del regolamento comunale (con l’ulteriore precisazione che, in ordine agli avvisi di pagamento adottati in forza delle disposizioni regolamentari, resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario: cfr. Cass., sez. un., 18 dicembre 2002, n. 18052).

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