Autorizzazione paesaggistica per interventi agro-silvo-pastorali

Con la pronuncia in commento del 2 gennaio 2019 numero 9, il Tar Venezia ha chiarito l’ambito di operatività dell’articolo 149 d.lgs. 42/2004 (cd. Codice dei beni culturali e del paesaggio) che prevede l’esenzione dal rilascio della autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale.
Presupposto fondamentale di tale esenzione è che gli interventi in questione non comportino un’alterazione permanente dello stato dei luoghi; né dell’assetto idrogeologico del territorio.
Ad avviso del Collegio, infatti, la ratio della norma in commento va individuata nella volontà di non inibire le facoltà di sfruttamento economico dei suoli a mezzo di attività, come l’agricoltura, che di norma contribuiscono alla conservazione del territorio, senza contrastare con la tutela del paesaggio. E ciò perché la tutela vincolistica non ha di norma ad oggetto uno specifico paesaggio agricolo.
D’altro canto, l’imposizione di un titolo autorizzatorio rischierebbe di comprimere eccessivamente le facoltà proprietarie, con l’effetto di disincentivare la pratica agricola e di inibire la buona manutenzione del territorio.
Pur tuttavia nelle residuali, ma pur sempre esistenti, ipotesi in cui sia necessario apporre un vincolo per la tutela di una specifica conformazione del paesaggio agricolo, gli interventi innovativi che andranno ad incidere sull’area vincolata, non potranno che essere assoggettati al rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica (e dunque per essi non potrà trovare applicazione l’esenzione prevista dal predetto articolo 149 d.lgs. 42/2004).
E ciò anche qualora gli interventi medesimi afferiscano alla pratica agricola (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 718, Consiglio di Stato, Sez. VI, 20/07/2018, n. 4416: Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 718).
In conclusione, le opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica nell’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale, sono solo quelle che si traducano in modificazioni normali della forma del territorio, inerenti all’usuale pratica agricola (e ciò anche per le piante da frutto o da legna) e alla parabola di esseri viventi e produttivi delle piante stesse, quand’anche interessino uliveti, vigne, pioppeti, frutteti e simili.
Resterà tuttavia salvo il caso in cui un vincolo paesaggistico sia stato introdotto proprio al fini di salvaguardare una specifica presenza di piantagioni, quali elementi costitutivi essenziali della tipicità di un certo e qualificato paesaggio agrario.
In tal caso dominerà la salvaguardia di un tipo particolare di paesaggio e la compressione delle facoltà agrarie trova base nell’art. 9 Cost., essendo i paesaggi agrari tipici elementi del paesaggio nazionale di particolare pregio.

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Autorizzazione paesaggistica per interventi agro-silvo-pastorali

Published On: 28 Gennaio 2019

Con la pronuncia in commento del 2 gennaio 2019 numero 9, il Tar Venezia ha chiarito l’ambito di operatività dell’articolo 149 d.lgs. 42/2004 (cd. Codice dei beni culturali e del paesaggio) che prevede l’esenzione dal rilascio della autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale.
Presupposto fondamentale di tale esenzione è che gli interventi in questione non comportino un’alterazione permanente dello stato dei luoghi; né dell’assetto idrogeologico del territorio.
Ad avviso del Collegio, infatti, la ratio della norma in commento va individuata nella volontà di non inibire le facoltà di sfruttamento economico dei suoli a mezzo di attività, come l’agricoltura, che di norma contribuiscono alla conservazione del territorio, senza contrastare con la tutela del paesaggio. E ciò perché la tutela vincolistica non ha di norma ad oggetto uno specifico paesaggio agricolo.
D’altro canto, l’imposizione di un titolo autorizzatorio rischierebbe di comprimere eccessivamente le facoltà proprietarie, con l’effetto di disincentivare la pratica agricola e di inibire la buona manutenzione del territorio.
Pur tuttavia nelle residuali, ma pur sempre esistenti, ipotesi in cui sia necessario apporre un vincolo per la tutela di una specifica conformazione del paesaggio agricolo, gli interventi innovativi che andranno ad incidere sull’area vincolata, non potranno che essere assoggettati al rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica (e dunque per essi non potrà trovare applicazione l’esenzione prevista dal predetto articolo 149 d.lgs. 42/2004).
E ciò anche qualora gli interventi medesimi afferiscano alla pratica agricola (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 718, Consiglio di Stato, Sez. VI, 20/07/2018, n. 4416: Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 718).
In conclusione, le opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica nell’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale, sono solo quelle che si traducano in modificazioni normali della forma del territorio, inerenti all’usuale pratica agricola (e ciò anche per le piante da frutto o da legna) e alla parabola di esseri viventi e produttivi delle piante stesse, quand’anche interessino uliveti, vigne, pioppeti, frutteti e simili.
Resterà tuttavia salvo il caso in cui un vincolo paesaggistico sia stato introdotto proprio al fini di salvaguardare una specifica presenza di piantagioni, quali elementi costitutivi essenziali della tipicità di un certo e qualificato paesaggio agrario.
In tal caso dominerà la salvaguardia di un tipo particolare di paesaggio e la compressione delle facoltà agrarie trova base nell’art. 9 Cost., essendo i paesaggi agrari tipici elementi del paesaggio nazionale di particolare pregio.

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