Ripiano dello sfondamento della spesa farmaceutica territoriale

Published On: 4 Ottobre 2018Categories: Varie

La Terza Sezione Stralcio del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la decisione del 27 settembre 2018 n. 9602, ha annullato la determinazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) del 3 novembre 2008, recante le modalità di ripiano in caso di scostamento dal tetto programmato del 14% della spesa farmaceutica territoriale, che impone alle farmacie una quota pari al 26,70%.
Con l’atto introduttivo del giudizio, l’Associazione ricorrente (Federfarma) aveva in particolare e fra l’altro contestato come l’AIFA, nel determinare la quota di sforamento a carico delle farmacie, avesse considerato come criterio unico ed esclusivo il margine teorico di spettanza di queste ultime (26,70%), senza valutare il dato reale della forte riduzione del margine stesso prodotto sia dagli sconti obbligatori praticati dai farmacisti a favore del Sistema Sanitario Nazionale, sia delle precedenti misure di payback.
Il Collegio giudicante, muovendo dal dato normativo di riferimento (art.5 del d.l. n.159/2007, convertito in legge n.222/2007), ha ricordato che “…a decorrere dal 2008 la spesa complessiva farmaceutica territoriale non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14% del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato…”, che “…al fine di assicurare il rispetto del tetto annualmente fissato, l’AIFA attribuisce, a ciascuna azienda titolare di AIC, entro il 15 gennaio di ogni anno, un budget annuale calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto…”, che “…la somma dei budget di ciascuna Azienda, incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi di cui alla lettera a), nonche’ dell’ulteriore quota del 20 per cento prevista dalla stessa lettera a), deve risultare uguale all’onere a carico del SSN per l’assistenza farmaceutica a livello nazionale, come determinato al comma 1..”  e che “..l’intero sforamento e’ ripartito a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, con l’eccezione della quota di sforamento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti direttamente ai cittadini, che e’ posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche. L’entita’ del ripiano e’ calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del budget attribuito di cui al comma 2, lettera (comma 3)…”.
Ciò premesso, secondo i Giudici del Tar Lazio, è risultata palesemente fondata l’obiezione posta dall’associazione ricorrente, “…in quanto l’AIFA ha previsto con la determinazione impugnata la quota di sforamento posta a carico delle farmacie avendo come riferimento unicamente il margine teorico di spettanza di queste ultime (26,70%), fissato dall’art.1, comma 796, della L. n.296/2006, senza tener conto che tale margine si era fortemente ridotto in forza sia della sommatoria degli sconti obbligatori che i farmacisti erano obbligati a praticare a favore del SSN, tra cui quello aggiuntivo previsto dall’accordo del 2008, sia delle precedenti misure di payback”.

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Ripiano dello sfondamento della spesa farmaceutica territoriale

Published On: 4 Ottobre 2018

La Terza Sezione Stralcio del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la decisione del 27 settembre 2018 n. 9602, ha annullato la determinazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) del 3 novembre 2008, recante le modalità di ripiano in caso di scostamento dal tetto programmato del 14% della spesa farmaceutica territoriale, che impone alle farmacie una quota pari al 26,70%.
Con l’atto introduttivo del giudizio, l’Associazione ricorrente (Federfarma) aveva in particolare e fra l’altro contestato come l’AIFA, nel determinare la quota di sforamento a carico delle farmacie, avesse considerato come criterio unico ed esclusivo il margine teorico di spettanza di queste ultime (26,70%), senza valutare il dato reale della forte riduzione del margine stesso prodotto sia dagli sconti obbligatori praticati dai farmacisti a favore del Sistema Sanitario Nazionale, sia delle precedenti misure di payback.
Il Collegio giudicante, muovendo dal dato normativo di riferimento (art.5 del d.l. n.159/2007, convertito in legge n.222/2007), ha ricordato che “…a decorrere dal 2008 la spesa complessiva farmaceutica territoriale non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14% del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato…”, che “…al fine di assicurare il rispetto del tetto annualmente fissato, l’AIFA attribuisce, a ciascuna azienda titolare di AIC, entro il 15 gennaio di ogni anno, un budget annuale calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto…”, che “…la somma dei budget di ciascuna Azienda, incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi di cui alla lettera a), nonche’ dell’ulteriore quota del 20 per cento prevista dalla stessa lettera a), deve risultare uguale all’onere a carico del SSN per l’assistenza farmaceutica a livello nazionale, come determinato al comma 1..”  e che “..l’intero sforamento e’ ripartito a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, con l’eccezione della quota di sforamento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti direttamente ai cittadini, che e’ posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche. L’entita’ del ripiano e’ calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del budget attribuito di cui al comma 2, lettera (comma 3)…”.
Ciò premesso, secondo i Giudici del Tar Lazio, è risultata palesemente fondata l’obiezione posta dall’associazione ricorrente, “…in quanto l’AIFA ha previsto con la determinazione impugnata la quota di sforamento posta a carico delle farmacie avendo come riferimento unicamente il margine teorico di spettanza di queste ultime (26,70%), fissato dall’art.1, comma 796, della L. n.296/2006, senza tener conto che tale margine si era fortemente ridotto in forza sia della sommatoria degli sconti obbligatori che i farmacisti erano obbligati a praticare a favore del SSN, tra cui quello aggiuntivo previsto dall’accordo del 2008, sia delle precedenti misure di payback”.

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