AGCM sulle gare per affidamento di macrolotti in ambito sanitario

Published On: 20 Settembre 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

L’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), si è ancora una volta espressa in merito all’opportunità di calibrare l’oggetto delle gare pubbliche “…in modo da consentire un’equilibrata suddivisione merceologica e/o geografica dei servizi in lotti, al fine di implementare le possibilità di partecipazione delle imprese…”.
L’Autorità, in particolare, col parere SA1531 del 01.08.2018, è stata sollecitata ad esprimersi in merito ad un bando di InnovaPuglia S.p.A., soggetto Aggregatore della regione Puglia con funzioni di Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza, relativo all’affidamento di un servizio unitario (servizio integrato di lavanolo, avente ad oggetto noleggio, ricondizionamento e logistica della biancheria e della materasseria per tutte le aziende sanitarie della Puglia), rilevantissimo importo a base d’asta (€.133.697.355,00 euro, “estendibili”) ed altrettanto rilevante estensione geografica (tutte le Aziende sanitarie provinciali operanti nel territorio regionale).
In tali casi, rammenta l’AGCM,  la stazione appaltante deve sempre osservare il principio di proporzionalità, allo scopo di evitare che l’aggregazione centralizzata degli approvvigionamenti favorisca una concentrazione eccessiva di potere di mercato dal lato dell’offerta, restringendo ingiustificatamente la concorrenza nel mercato (cfr., parere AGCM AS1461 “Schema di gara per la fornitura di servizi di comunicazione integrati su rete fissa e mobile per le pubbliche amministrazioni della Regione Emilia-Romagna”, del 11 ottobre 2017, in Bollettino AGCM n.51/2017 e parere AS1469, “Consip/gara per l’affidamento di servizi di print e copy management”, del 31 ottobre 2017, in Bollettino AGOM n.2/2018).
Ciò anche in ossequio alle esigenze di massima partecipazione sottese all’articolo 51 del (nuovo) codice dei contratti pubblici il quale “… prevedendo un obbligo di suddivisione dell’appalto in lotti e un onere di motivazione in caso contrario, esprime chiaramente un favor per una strutturazione della procedura che garantisca la massima partecipazione delle imprese, ivi comprese le piccole e medie…”, e tenendosi altresì conto di quanto sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa la quale ha individuato la “missione dei soggetti aggregatori”, nell’esigenza di “…aggregare la “domanda”, in senso macroeconomico, dei servizi da appaltare, e non di accorpare gli stessi per un unico esperimento. […] a causa della creazione di lotti sovradimensionati, si introducono ingiustificate preclusioni alla partecipazione alle gare …” (cfr. C.d.S., sentenza 5 ottobre 2017, n. 5224).
In questa prospettiva, l’AGCM ha ritenuto non adeguate le motivazioni addotte dalla Stazione appaltante circa la scelta di prevedere un unico macrolotto, rilevando:
– per un verso come “…la necessità di garantire “uniformità sull’intero territorio regionale” del servizio, non trova giustificazione in rapporto con la natura del servizio richiesto (servizi integrati di lavanolo) che ben si presta ad essere soggetto a determinati standard che ne garantiscono l’uniformità e la qualità….”,
– per altro verso come “…la restrizione si presenta ancor più grave, .., se si considera l’ampiezza dell’offerta, con molteplici lavanderie industriali in grado di offrire il servizio alle singole ASL ma sottodimensionate rispetto all’esigenza, espressa con la creazione di un unico macrolotto, di offrire il servizio a tutte le ASL della Puglia e non in possesso dei requisiti di fatturato richiesti dal bando…”, rammentandosi come, sul punto, il Consiglio di Stato abbia osservato che “..anche gli istituti finalizzati alla massima partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti pubblici, quali il raggruppamento temporaneo di imprese o l’avvalimento possono rivelarsi insufficienti, e determinare quindi l’illegittimità della normativa di gara, quando sia dimostrata […] l’eccessiva restrizione della platea di concorrenti, a tutto svantaggio delle numerosissime imprese, di piccole e medie dimensioni, che compongono il mercato […] un’irragionevole formazione della domanda pubblica, sotto il profilo dimensionale, può vanificare i principi di massima concorrenzialità che presiedono al diritto degli appalti pubblici»;
ed infine come nello specifico fosse mancata anche da parte della Stazione appaltante, “…un’analisi concreta delle eventuali economie di scala che potrebbero generarsi da una fornitura estesa sul complesso delle ASL pugliesi, lasciando quindi priva di giustificazione, anche sotto questo profilo, la scelta di formulare la gara in un unico lotto…”.
In conclusione, pertanto, l’AGCM ha ritenuto che il bando di gara sottoposto alla sua attenzione fosse restrittivo della concorrenza laddove prevede un unico macrolotto, anziché una suddivisione in lotti dell’appalto, senza che possano ritenersi valide le giustificazioni indicate dalla stazione appaltante al riguardo.

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Published On: 20 Settembre 2018

L’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), si è ancora una volta espressa in merito all’opportunità di calibrare l’oggetto delle gare pubbliche “…in modo da consentire un’equilibrata suddivisione merceologica e/o geografica dei servizi in lotti, al fine di implementare le possibilità di partecipazione delle imprese…”.
L’Autorità, in particolare, col parere SA1531 del 01.08.2018, è stata sollecitata ad esprimersi in merito ad un bando di InnovaPuglia S.p.A., soggetto Aggregatore della regione Puglia con funzioni di Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza, relativo all’affidamento di un servizio unitario (servizio integrato di lavanolo, avente ad oggetto noleggio, ricondizionamento e logistica della biancheria e della materasseria per tutte le aziende sanitarie della Puglia), rilevantissimo importo a base d’asta (€.133.697.355,00 euro, “estendibili”) ed altrettanto rilevante estensione geografica (tutte le Aziende sanitarie provinciali operanti nel territorio regionale).
In tali casi, rammenta l’AGCM,  la stazione appaltante deve sempre osservare il principio di proporzionalità, allo scopo di evitare che l’aggregazione centralizzata degli approvvigionamenti favorisca una concentrazione eccessiva di potere di mercato dal lato dell’offerta, restringendo ingiustificatamente la concorrenza nel mercato (cfr., parere AGCM AS1461 “Schema di gara per la fornitura di servizi di comunicazione integrati su rete fissa e mobile per le pubbliche amministrazioni della Regione Emilia-Romagna”, del 11 ottobre 2017, in Bollettino AGCM n.51/2017 e parere AS1469, “Consip/gara per l’affidamento di servizi di print e copy management”, del 31 ottobre 2017, in Bollettino AGOM n.2/2018).
Ciò anche in ossequio alle esigenze di massima partecipazione sottese all’articolo 51 del (nuovo) codice dei contratti pubblici il quale “… prevedendo un obbligo di suddivisione dell’appalto in lotti e un onere di motivazione in caso contrario, esprime chiaramente un favor per una strutturazione della procedura che garantisca la massima partecipazione delle imprese, ivi comprese le piccole e medie…”, e tenendosi altresì conto di quanto sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa la quale ha individuato la “missione dei soggetti aggregatori”, nell’esigenza di “…aggregare la “domanda”, in senso macroeconomico, dei servizi da appaltare, e non di accorpare gli stessi per un unico esperimento. […] a causa della creazione di lotti sovradimensionati, si introducono ingiustificate preclusioni alla partecipazione alle gare …” (cfr. C.d.S., sentenza 5 ottobre 2017, n. 5224).
In questa prospettiva, l’AGCM ha ritenuto non adeguate le motivazioni addotte dalla Stazione appaltante circa la scelta di prevedere un unico macrolotto, rilevando:
– per un verso come “…la necessità di garantire “uniformità sull’intero territorio regionale” del servizio, non trova giustificazione in rapporto con la natura del servizio richiesto (servizi integrati di lavanolo) che ben si presta ad essere soggetto a determinati standard che ne garantiscono l’uniformità e la qualità….”,
– per altro verso come “…la restrizione si presenta ancor più grave, .., se si considera l’ampiezza dell’offerta, con molteplici lavanderie industriali in grado di offrire il servizio alle singole ASL ma sottodimensionate rispetto all’esigenza, espressa con la creazione di un unico macrolotto, di offrire il servizio a tutte le ASL della Puglia e non in possesso dei requisiti di fatturato richiesti dal bando…”, rammentandosi come, sul punto, il Consiglio di Stato abbia osservato che “..anche gli istituti finalizzati alla massima partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti pubblici, quali il raggruppamento temporaneo di imprese o l’avvalimento possono rivelarsi insufficienti, e determinare quindi l’illegittimità della normativa di gara, quando sia dimostrata […] l’eccessiva restrizione della platea di concorrenti, a tutto svantaggio delle numerosissime imprese, di piccole e medie dimensioni, che compongono il mercato […] un’irragionevole formazione della domanda pubblica, sotto il profilo dimensionale, può vanificare i principi di massima concorrenzialità che presiedono al diritto degli appalti pubblici»;
ed infine come nello specifico fosse mancata anche da parte della Stazione appaltante, “…un’analisi concreta delle eventuali economie di scala che potrebbero generarsi da una fornitura estesa sul complesso delle ASL pugliesi, lasciando quindi priva di giustificazione, anche sotto questo profilo, la scelta di formulare la gara in un unico lotto…”.
In conclusione, pertanto, l’AGCM ha ritenuto che il bando di gara sottoposto alla sua attenzione fosse restrittivo della concorrenza laddove prevede un unico macrolotto, anziché una suddivisione in lotti dell’appalto, senza che possano ritenersi valide le giustificazioni indicate dalla stazione appaltante al riguardo.

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